Capo III
Art. 18
Controlli e revoca dei benefici
In vigore dal 7 gen 2011
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla Guardia di finanza che, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l'attività di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l'impresa è tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione è disposta la revoca del contributo già concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-18