Capo III

Art. 15

Determinazione del contributo

In vigore dal 7 gen 2011
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all' le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria o all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all', ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito. 2. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento. 3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all' è disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all' nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell'Avviso. 4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso, nonché, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso. 5. Il calcolo del contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione. 6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un'unica soluzione, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-15

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