Capo III
Art. 14
Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo
In vigore dal 7 gen 2011
1. L'Avviso per la presentazione delle domande di cui all', comma 2, è previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie.
2. Il richiedente è tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell'Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.
3. La mancata realizzazione del progetto, nonché la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilità nella valutazione delle domande.
4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:
a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;
b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:
a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;
b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.
6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità della valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:
a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;
b) una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto e dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;
c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;
e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
7. Il Comitato di cui all', sulla base dell'istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonché la delibera dell'istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.
8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-14