Capo II
Art. 10
Canoni ammessi a rimborso
In vigore dal 7 gen 2011
1. Fermo restando quanto disposto dall' del presente regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente articolo.
2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all', comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno.
Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.
3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all', comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall' del presente regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall' della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro l'anno.
5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall' della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-10