Capo III
Art. 17
Presentazione delle domande
In vigore dal 7 gen 2011
1. Le domande di cui all', sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato nell', comma 2, per mezzo di raccomandata postale con l'indicazione dei motivi ostativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-17