Capo IV
Art. 20
Disposizioni in materia di regolarità previdenziale
In vigore dal 7 gen 2011
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarità contributiva.
2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-20