Capo IV

Art. 21

Abrogazioni

In vigore dal 7 gen 2011
1. Sono abrogate le seguenti norme: a) in relazione al Capo I: 1) il comma 2 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»; 2) la lettera e) del comma 2 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250; 3) il comma 2-bis dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»; 4) il primo periodo del comma 2-ter dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»; 5) il secondo periodo del comma 2-ter dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»; 6) il comma 2-quater dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alle seguenti: «dal comma 11»; 7) il comma 7 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250; 8) il comma 8 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250; 9) il comma 9 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250; 10) il comma 10 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250; 11) il comma 11 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250; 12) il comma 12 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250; 13) il comma 15-bis dell' della legge 7 agosto 1990, n. 250; 14) il comma 1 dell' della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall', comma 11, e»; 15) l' della legge 15 novembre 1993, n. 466; 16) il secondo periodo del comma 1246 dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) in relazione al Capo II: 1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge: » dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse; 2) il comma 13 dell' della legge 3 maggio 2004, n. 112; 3) il comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680; 4) il comma 1 dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410; c) in relazione al Capo III: 1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell', l' e l' della legge 7 marzo 2001, n. 62; 2) gli , i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell' e il comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142; 3) l', comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; 4) l', comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-21

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