Capo IISez. I

Art. 997

Compiti della capo-gruppo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unità sanitaria. 2. In ciascuna unità sanitaria la capo-gruppo: a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere; b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere; c) assegna le infermiere, presi accordi con il direttore dell'unità, ai servizi dei vari reparti; d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere; e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere; f) riferisce mensilmente, e in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, all'ispettrice del comitato nella cui competenza territoriale si trova l'unità sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere; g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dall', comma 3 e dall'articolo 1752 del codice; h) istruisce il personale femminile, assunto in caso di bisogno dall'unità sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della Croce rossa italiana, se per detto personale non è stata disposta nell'unità una diversa dipendenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-997

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo