Capo II›Sez. I
Art. 997
184 / 1156Compiti della capo-gruppo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unità sanitaria.
2. In ciascuna unità sanitaria la capo-gruppo:
a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere;
b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere;
c) assegna le infermiere, presi accordi con il direttore dell'unità, ai servizi dei vari reparti;
d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere;
e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere;
f) riferisce mensilmente, e in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, all'ispettrice del comitato nella cui competenza territoriale si trova l'unità sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere;
g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dall', comma 3 e dall'articolo 1752 del codice;
h) istruisce il personale femminile, assunto in caso di bisogno dall'unità sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della Croce rossa italiana, se per detto personale non è stata disposta nell'unità una diversa dipendenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-997