Capo II›Sez. I
Art. 996
Organizzazione gerarchica
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ogni gruppo di infermiere in servizio presso un'unità sanitaria ha una capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unità sanitaria ha una capo-sala.
2. L'ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che hanno requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudine al comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso.
3. Qualora nel gruppo delle infermiere addette a una unità sanitaria o tra le infermiere addette a un reparto vi sono infermiere di grado superiore, la capo-gruppo o la capo-sala sono scelte tra queste ultime, purchè iscritte nel ruolo attivo.
4. La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorità di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-996