Capo II›Sez. I
Art. 991
Compiti delle ispettrici di centro di mobilitazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ispettrici di centro di mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria competenza, l'applicazione delle istruzioni e direttive emanate dall'ispettrice nazionale.
2. Nell'ambito della circoscrizione del centro le ispettrici di cui al comma 1:
a) coadiuvano i presidenti dei comitati in tutto quanto si attenga alla mobilitazione ospedaliera della Croce rossa italiana;
b) riferiscono all'ispettrice nazionale sull'andamento del servizio loro affidato;
c) curano l'impiego e la dislocazione delle infermiere secondo gli ordini ricevuti, i piani prestabiliti e le disposizioni del comitato centrale e per esso, in caso di urgenza, degli altri comitati;
d) attendono, per la parte che le riguarda, all'esecuzione del piano di mobilitazione del proprio centro: mobilitazione affidata, per competenza istituzionale, alla responsabilità dei rispettivi comitati, a seconda della circoscrizione territoriale di ciascuno e senza nulla innovare rispetto a quanto disposto dall'ordinamento generale;
e) trasmettono all'ufficio direttivo centrale i progetti di iniziative di ordine generale, le proposte di nomina delle ispettrici e delle vice-ispettrici e, con il loro visto, e occorrendo con il loro motivato parere, le relazioni annuali, i verbali di esami, le proposte di diploma, le richieste di nulla osta per i singoli corsi e per gli esami e le proposte di nominativi per mobilitazione.
3. Ogni ispettrice di centro di mobilitazione:
a) tiene al corrente i ruoli attivo e di riserva;
b) prende nota dei servizi mobilitati in sede e fuori sede prestati dalle singole infermiere volontarie nella propria circoscrizione;
c) trasmette all'Ufficio direttivo centrale ogni notizia riguardante la mobilitazione delle proprie dipendenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-991