Sez. III

Art. 986

Corrispondenza dei gradi gerarchici

In vigore dal 9 ott 2010
1. La corrispondenza tra i gradi del personale militare della Croce rossa italiana e quelli delle Forze armate è la seguente: a) personale direttivo (ufficiali): 1) maggiore generale della Croce rossa italiana: brigadiere generale e gradi corrispondenti delle Forze armate; 2) colonnello della Croce rossa italiana: colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate; 3) tenente colonnello della Croce rossa italiana: tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate; 4) maggiore della Croce rossa italiana: maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate; 5) cappellano capo della Croce rossa italiana: cappellano militare capo delle Forze armate; 6) capitano della Croce rossa italiana: capitano e gradi corrispondenti delle Forze armate; 7) cappellano della Croce rossa italiana: cappellano militare addetto delle Forze armate; 8) tenente della Croce rossa italiana: tenente e gradi corrispondenti delle Forze armate; 9) sottotenente della Croce rossa italiana: sottotenente e gradi corrispondenti delle Forze armate. b) personale di assistenza (sottufficiali): 1) maresciallo maggiore della Croce rossa italiana: primo maresciallo e gradi corrispondenti delle Forze armate; 2) maresciallo capo della Croce rossa italiana: maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate; 3) maresciallo ordinario della Croce rossa italiana: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate; 4) sergente maggiore della Croce rossa italiana: sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate; 5) sergente della Croce rossa italiana: sergente e gradi corrispondenti delle Forze armate; c) personale di assistenza (truppa): 1) caporal maggiore della Croce rossa italiana: caporal maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate; 2) caporale della Croce rossa italiana: caporale e gradi corrispondenti delle Forze armate; 3) milite della Croce rossa italiana: soldato e posizioni corrispondenti delle Forze armate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-986

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