Sez. III
Art. 986
513 / 1156Corrispondenza dei gradi gerarchici
In vigore dal 9 ott 2010
1. La corrispondenza tra i gradi del personale militare della Croce rossa italiana e quelli delle Forze armate è la seguente:
a) personale direttivo (ufficiali):
1) maggiore generale della Croce rossa italiana: brigadiere generale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
2) colonnello della Croce rossa italiana: colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate;
3) tenente colonnello della Croce rossa italiana: tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate;
4) maggiore della Croce rossa italiana: maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
5) cappellano capo della Croce rossa italiana: cappellano militare capo delle Forze armate;
6) capitano della Croce rossa italiana: capitano e gradi corrispondenti delle Forze armate;
7) cappellano della Croce rossa italiana: cappellano militare addetto delle Forze armate;
8) tenente della Croce rossa italiana: tenente e gradi corrispondenti delle Forze armate;
9) sottotenente della Croce rossa italiana: sottotenente e gradi corrispondenti delle Forze armate.
b) personale di assistenza (sottufficiali):
1) maresciallo maggiore della Croce rossa italiana: primo maresciallo e gradi corrispondenti delle Forze armate;
2) maresciallo capo della Croce rossa italiana: maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate;
3) maresciallo ordinario della Croce rossa italiana: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate;
4) sergente maggiore della Croce rossa italiana: sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
5) sergente della Croce rossa italiana: sergente e gradi corrispondenti delle Forze armate;
c) personale di assistenza (truppa):
1) caporal maggiore della Croce rossa italiana: caporal maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
2) caporale della Croce rossa italiana: caporale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
3) milite della Croce rossa italiana: soldato e posizioni corrispondenti delle Forze armate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-986