Sez. II

Art. 982

Numeri di matricola

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il numero che ciascun ufficiale, sottufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli resta immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-982

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