Sez. II
Art. 982
Numeri di matricola
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il numero che ciascun ufficiale, sottufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli resta immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-982