Sez. II
Art. 980
Variazioni per le chiamate in servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Negli appositi ruoli del personale militare della Croce rossa italiana, i comandi militari competenti per territorio, segnano le seguenti variazioni:
a) per le chiamate in servizio: «Chiamato in servizio nel personale della Croce rossa italiana, con il grado di
. (ovvero in qualità di milite) il
.»;
b) per il ricollocamento in congedo: «Inviato in congedo il
».
2. Nei predetti ruoli sono iscritti anche coloro che sono ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo delle Forze armate.
3. Per costoro occorre apporre nella rispettiva documentazione personale, le seguenti variazioni:
a) «Chiamato in servizio nel personale della Croce rossa italiana (n
. del ruolo
(C.R.I.) li
)»;
b) «Inviato in congedo dalla Croce rossa italiana, li
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-980