Titolo III
Art. 979
Obblighi degli arruolandi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro che hanno ricevuto il decreto ministeriale o il brevetto di nomina devono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la presidenza nazionale per gli ufficiali e presso i centri di mobilitazione per i sottufficiali e la truppa.
2. L'impegno assunto verso l'Associazione da tutti coloro che sono stati ammessi a far parte del personale direttivo e di assistenza decorre dalla data del decreto e del brevetto di nomina.
3. Gli arruolandi assumono l'obbligo di essere a disposizione della Croce rossa italiana fin dal momento in cui sottoscrivono la domanda di arruolamento. Essi rimangono comunque soggetti alle disposizioni del codice e del presente regolamento anche se non ritirano il decreto o il brevetto o non firmano il relativo modulo di ricevuta.
4. Quanto stabilito per i decreti e brevetti di nomina ha valore anche per i decreti e brevetti di promozione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-979