Capo II
Art. 974
Norma finale
In vigore dal 28 apr 2012
1. Null'altro compete, a qualsiasi titolo, agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate, oltre il trattamento economico previsto dagli articoli dal 970 al 973, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l'opera prestata.
2. Il trattamento economico spettante ai docenti è corrisposto mensilmente.
3. Con decreti del Ministero della difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a procedura negoziata stipulate con il personale insegnante.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-974