Capo II
Art. 971
Riduzioni della retribuzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La retribuzione prevista dall'articolo 1531 del codice è ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito a un insegnante estraneo.
2. La stessa retribuzione ridotta si applica per il primo incarico conferito a colui che:
a) ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruisca di un reddito di lavoro subordinato, quando l'incarico attiene a insegnamento a livello universitario o post-universitario;
b) è provvisto di retribuzione a carico dello Stato o di ente pubblico, quando trattasi di insegnamento a livello secondario di secondo e primo grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-971