Art. 971 · Riduzioni della retribuzione
Capo II

Art. 971

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Riduzioni della retribuzione

In vigore dal 9 ott 2010
1. La retribuzione prevista dall'articolo 1531 del codice è ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito a un insegnante estraneo. 2. La stessa retribuzione ridotta si applica per il primo incarico conferito a colui che: a) ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruisca di un reddito di lavoro subordinato, quando l'incarico attiene a insegnamento a livello universitario o post-universitario; b) è provvisto di retribuzione a carico dello Stato o di ente pubblico, quando trattasi di insegnamento a livello secondario di secondo e primo grado.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-971