Titolo III
Art. 977
Commissione centrale del personale
In vigore dal 9 ott 2010
1. La commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 del codice è composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno commissario, due ufficiali superiori delle Forze armate).
2. Un ufficiale inferiore della Croce rossa italiana svolge le funzioni di segretario, senza diritto di voto.
3. Il presidente e i membri della commissione devono, di regola, avere residenza in Roma, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Alla commissione è aggiunto il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto di voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-977