Capo II›Sez. I
Art. 994
Direttive dei comitati regionali, provinciali e locali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ispettrici di centro di mobilitazione e di comitato, per ciò che non si riferisce all'attività infermieristica, devono seguire le direttive del comitato regionale o del comitato provinciale o locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-994