Art. 994 · Direttive dei comitati regionali, provinciali e locali
Capo IISez. I

Art. 994

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Direttive dei comitati regionali, provinciali e locali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ispettrici di centro di mobilitazione e di comitato, per ciò che non si riferisce all'attività infermieristica, devono seguire le direttive del comitato regionale o del comitato provinciale o locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-994