Sez. II

Art. 1001

Istruzione delle domande per la partecipazione ai corsi di preparazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. La commissione di amministrazione dei corsi di cui all': a) accerta la regolarità della domanda; b) provvede a far accertare da un ufficiale medico della Croce rossa italiana o, se ciò non è possibile, da altro sanitario, se l'aspirante ha sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con il servizio; c) unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli articoli 1737 comma 1, lettera a) e comma 2 del codice e all'articolo 1742 del codice e il certificato relativo alla visita medica; d) trasmette al centro di mobilitazione nella cui circoscrizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte. 2. L'ispettrice presso il centro di mobilitazione trasmette all'ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1001

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