Sez. III

Art. 1005

Corsi di specializzazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al termine del corso di specializzazione, di cui all'articolo 1745 del codice, l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La commissione esaminatrice è composta di un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana che presiede, del direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'ispettrice. La votazione è effettuata a cinquantesimi e ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione di almeno 35/50. 2. L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal presidente nazionale d'intesa con l'Ispettrice nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1005

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