Sez. III
Art. 1002
Istituzione di corsi di studio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ogni comitato della Croce rossa italiana, che ha predisposto i mezzi finanziari e tecnici a tale scopo necessari, può chiedere al presidente nazionale dell'Associazione di essere autorizzato a istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie.
2. Il presidente nazionale concede l'autorizzazione sentita l'ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serietà e regolarità degli studi.
3. L'ispettrice del comitato interessato per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta all'ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilità di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1002