Sez. IV

Art. 1009

Obblighi disciplinari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le infermiere volontarie devono: a) ispirare il loro contegno alla massima serietà personale e riservatezza; b) obbedire scrupolosamente ai superiori; c) attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive e istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti e altre norme in vigore presso l'unità sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli; d) rispettare con rigorosa puntualità l'orario prescritto; e) presentarsi alla capo-gruppo entrando o uscendo dai locali della unità sanitaria; f) informare in tempo la capo-gruppo o la capo-sala in caso d'impedimento a prestare servizio; g) astenersi da familiarità, sia con i sanitari, sia con gli infermi; h) usare nei rapporti con gli infermi amorevolezza, dignità e fermezza; i) astenersi dal portare agli infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari; l) astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari; m) osservare rigorosamente il segreto professionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1009

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