Sez. V

Art. 1013

Servizio presso unità sanitarie

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le infermiere volontarie in servizio presso unità sanitarie: a) prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione e il garbo; b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie e arti ausiliarie e sul Servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere; c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni e analisi, sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione; d) sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della temperatura e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1013

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