Sez. V

Art. 1015

Servizi ausiliari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le infermiere volontarie, che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possono attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, sono adibite dai dirigenti i servizi della Croce rossa italiana, col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche, in altre attività che indirettamente concorrono a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1015

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