Sez. VI

Art. 1020

Destinazioni di servizio e cambiamenti di residenza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ispettorati locali annotano le destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti ha avuto sia in unità dell'associazione, sia in unità delle Forze armate, sia eventualmente presso altri enti. 2. L'ufficio direttivo centrale e gli ispettorati locali devono comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall', tutte le variazioni al riguardo, in modo da seguire e registrare nei documenti matricolari, contenuti nel fascicolo di cui all', l'attività di servizio di ciascuna infermiera. 3. È fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma del presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1020

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