Libro SESTOTitolo ICapo I

Art. 1024

Definizioni

In vigore dal 24 lug 2024
1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) legge, la legge 7 agosto 1990, n. 241; b) decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; c) Amministrazione, l'Amministrazione della difesa; d) Ministro, il Ministro della difesa; e) Sottosegretario, il Sottosegretario di Stato alla difesa; f) Segretario generale, il Segretario generale del Ministero della difesa...; f-bis) Direttore nazionale, il Direttore nazionale degli armamenti; g) organi centrali, il Segretariato generale della difesa, la Direzione nazionale degli armamenti, le Direzioni generali, gli Uffici centrali; h) organi di vertice delle Forze armate, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri; i) organi periferici: 1) il comandante territoriale, identificabile, per l'Esercito italiano, con i comandanti militari territoriali, per la Marina militare, con i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti dei comandi militari marittimi autonomi, per l'Aeronautica militare, con i comandanti di regione aerea, e, per l'Arma dei carabinieri, con i comandanti dei comandi territoriali dell'Arma; 2) il comandante, identificabile con i comandanti di unità organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e degli istituti di Forza armata o interforze.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1024

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