Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 1027
Il responsabile del procedimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nel presente titolo, capo II, sezioni II e III.
2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento è il dirigente delegato.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dal dipendente civile o militare immediatamente sottordinato.
4. Il dirigente preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro dipendente civile o militare addetto all'unità; in caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.
5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli della legge, e del presente titolo; svolge, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1027