Art. 1027 · Il responsabile del procedimento
Libro SESTOTitolo ICapo I

Art. 1027

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Il responsabile del procedimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nel presente titolo, capo II, sezioni II e III. 2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento è il dirigente delegato. 3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dal dipendente civile o militare immediatamente sottordinato. 4. Il dirigente preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro dipendente civile o militare addetto all'unità; in caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento. 5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli della legge, e del presente titolo; svolge, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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