Libro SESTOTitolo ICapo I

Art. 1028

Comunicazione dell'inizio del procedimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o regolamenti, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all' della legge, ove già non rese note ai sensi dell', comma 3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell', comma 3, della legge, mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nel Giornale ufficiale della Difesa, ovvero mediante l'impiego delle procedure di trasmissione telematica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatti valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale, entro dieci giorni, è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento. 4. Resta fermo quanto stabilito dagli in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1028

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