Capo IISez. I

Art. 1031

Termini conclusivi dei procedimenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nelle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti, ai sensi dell', comma 2, della legge, i termini entro i quali, all'esito del prescritto iter procedimentale, sono adottati i provvedimenti conclusivi di competenza del Ministro, dei Sottosegretari di Stato, per le materie a essi delegate, degli organi centrali, degli organi di vertice delle Forze armate e degli organi periferici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1031

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