Capo II›Sez. I
Art. 1034
Termine finale del procedimento e fasi di competenza di altre amministrazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella della Difesa, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine, il responsabile del procedimento per le fasi di competenza dell'Amministrazione promuove, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, ove non vi abbiano provveduto le altre amministrazioni, una conferenza di servizi con le medesime, al fine di verificare, d'intesa, la congruità dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi di loro competenza.
3. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro della difesa provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia legislativamente fissato.
4. La scadenza del termine non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1034