Sez. V
Art. 1017
Autorizzazione a non prestare servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'autorizzazione a non prestare servizio è concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'.
2. L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento.
3. L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non è concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione.
4. Se si tratta d'impedimento per malattia, l'infermiera può chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1017