Titolo V›Capo I
Art. 670
Istruzione delle domande
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorità militari territoriali rimettono al ministero competente le domande, corredandole:
a) delle eventuali informazioni dei comandi dell'Arma dei carabinieri sulla condotta morale dell'interessato;
b) del proprio parere in merito;
c) dei seguenti documenti:
1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare successivamente alla emanazione del provvedimento predetto;
2) certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese;
3) certificato dei carichi pendenti.
2. Il Ministro cui la domanda è diretta:
a) in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di procedimento disciplinare, esaminati i documenti presentati:
1) se ritiene di non dar corso alla domanda, provvede con decisione definitiva; di tale decisione è data comunicazione all'interessato;
2) in caso diverso, rimette la domanda, con i documenti che la corredano e con la relazione concernente il procedimento disciplinare, al Procuratore generale militare della Repubblica, al quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte militare d'appello;
b) in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna o di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, rimette la domanda al Procuratore generale militare della Repubblica, per il prescritto parere della Corte militare d'appello;
c) in tutti gli altri casi, dopo le opportune verifiche, dispone di conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-670