Titolo V›Capo I
Art. 672
Acquisizione di atti e ulteriori accertamenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Procuratore generale militare della Repubblica, al fine di concludere sulla domanda, e la Corte militare d'appello, per esprimere il suo parere, possono richiedere in comunicazione gli atti del procedimento disciplinare o del procedimento penale e altri documenti occorrenti a procedere a ogni accertamento che ritengano necessario.
2 A tali accertamenti il Procuratore generale militare della Repubblica procede direttamente, con l'assistenza di un cancelliere, se non ritiene di richiedere a tale scopo altro magistrato militare, o le competenti autorità militari, o gli ufficiali di polizia giudiziaria.
3. La Corte militare d'appello dispone gli accertamenti con ordinanza, specificandone l'oggetto e delegando, per eseguirli, uno dei suoi giudici, il quale vi procede con l'assistenza di un cancelliere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-672