Titolo VCapo I

Art. 672

Acquisizione di atti e ulteriori accertamenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Procuratore generale militare della Repubblica, al fine di concludere sulla domanda, e la Corte militare d'appello, per esprimere il suo parere, possono richiedere in comunicazione gli atti del procedimento disciplinare o del procedimento penale e altri documenti occorrenti a procedere a ogni accertamento che ritengano necessario. 2 A tali accertamenti il Procuratore generale militare della Repubblica procede direttamente, con l'assistenza di un cancelliere, se non ritiene di richiedere a tale scopo altro magistrato militare, o le competenti autorità militari, o gli ufficiali di polizia giudiziaria. 3. La Corte militare d'appello dispone gli accertamenti con ordinanza, specificandone l'oggetto e delegando, per eseguirli, uno dei suoi giudici, il quale vi procede con l'assistenza di un cancelliere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-672

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