Titolo IVCapo I

Art. 667

Ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali dell'Aeronautica militare dei ruoli delle armi espletano funzioni inerenti ai servizi operativi e di supporto presso enti, comandi e reparti, centrali, territoriali e periferici, ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. In particolare: a) gli ufficiali del ruolo normale delle armi svolgono funzioni di comando con attività di direzione, controllo e studio per la gestione di detti servizi e la realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro organizzazione e al loro funzionamento; b) gli ufficiali del ruolo speciale delle armi esplicano funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-667

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