Capo III

Art. 665

Rinvii e dimissioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa adotta il provvedimento di dimissioni d'autorità e del rinvio in famiglia su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere dell'apposito organo collegiale. 2. Il provvedimento di rinvio in famiglia è adottato nei confronti degli allievi: a) già ripetenti, per non aver conseguito un'ulteriore promozione scolastica; b) per reiterate gravi mancanze disciplinari; c) qualora giudicati insufficienti nell'attitudine militare; d) per perdita dei requisiti o dell'idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso; e) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia; f) per condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta. 3. L'allievo arruolato che è stato rinviato in famiglia è prosciolto da ogni vincolo di ferma. 4. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola, è consegnato, a cura della stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-665

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