Sez. VIII

Art. 661

Ammissioni particolari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere. 2. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente capo per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 3. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facoltà di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attività didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attività didattiche alternative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-661

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