Sez. VIII
Art. 656
Rinvio della frequenza del corso
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli ufficiali ammessi al corso d'istituto può essere disposto, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di servizio, per comprovata infermità o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
2. Escluso il caso di perdurante comprovata infermità, gli ufficiali per i quali è stato disposto il rinvio della frequenza al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-656