Sez. VIII

Art. 655

Modalità di ammissione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto: a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità di servizio dalla nomina a ufficiale in servizio permanente; b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni dalla nomina in servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi dell', commi 1, 2 e 4, del codice; c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui all', commi 3 e 4, del codice, per i quali il superamento del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-655

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