Sez. VIII
Art. 655
928 / 1156Modalità di ammissione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto:
a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità di servizio dalla nomina a ufficiale in servizio permanente;
b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni dalla nomina in servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi dell', commi 1, 2 e 4, del codice;
c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui all', commi 3 e 4, del codice, per i quali il superamento del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-655