Capo III
Art. 663
Attitudine militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al termine di ogni anno scolastico il comandante della scuola, previo parere dell'apposito organo collegiale, valuta ciascun allievo sotto il profilo dell'attitudine militare. Nella valutazione il comandante tiene conto:
a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualità morali e di carattere.
2. Per gli allievi della scuola navale militare la valutazione di cui al comma 1 avviene dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e tiene conto anche delle attitudini alla vita navale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-663