Titolo V›Capo I
Art. 669
Domanda di reintegrazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La domanda diretta a ottenere la reintegrazione nel grado è presentata rispettivamente al Ministro della difesa o al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite delle autorità militari territoriali. A essa devono essere allegati:
a) la copia autentica della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione o del decreto di revoca dell'amministrazione di sostegno, se la perdita del grado è stata disposta per interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno;
b) il certificato di residenza;
c) il certificato di cittadinanza italiana;
d) l'attestazione di cessazione dal servizio in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile, nel caso di perdita del grado per assunzione di servizio in tali organizzazioni;
e) la copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna, nonché della sentenza di riabilitazione, se la rimozione dal grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non importa di diritto la perdita del grado;
f) la copia autentica della sentenza o delle sentenze, con qualunque dispositivo, dalle quali eventualmente ha avuto origine il procedimento disciplinare, da cui è derivata la perdita del grado;
g) la copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna, nonché della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare, per le ipotesi di perdita del grado per condanna;
h) la copia autentica del provvedimento di applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione o del provvedimento di revoca, nonché per chi è stato sottoposto a misura di prevenzione, della sentenza di riabilitazione, di cui all' della legge 3 agosto 1988, n. 327, se la perdita del grado è stata disposta per applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-669