Titolo V›Capo I
Art. 675
Militari reintegrati
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari reintegrati nel grado sono collocati nei ruoli delle categorie del congedo, di cui al titolo V del libro IV del codice, a seconda degli anni di servizio, dell'età e della idoneità. A tal fine, le autorità che trasmettono al Ministero i documenti, esprimono il loro parere anche sulla idoneità o meno dei militari stessi alla iscrizione nei predetti ruoli.
2. L'anzianità da attribuire ai militari reintegrati è quella che risulta detraendo, dalla anzianità posseduta prima del provvedimento che li privò del grado, il tempo che intercorre tra il decreto di perdita del grado e quello di reintegrazione.
3. Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione del trattamento di quiescenza del quale sono eventualmente in possesso.
4. Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado e non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati; il decreto di reintegrazione è, in ogni caso, presentato alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-675