Capo II

Art. 679

Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano.

In vigore dal 28 apr 2012
1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice. 2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale. 3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorità, sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorità di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianità di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria: a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo. 4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-679

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