Titolo VI›Capo I
Art. 684
Documento unico matricolare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il documento unico matricolare è impiantato, per ogni militare delle Forze armate, sulla base di apposito modello approvato con determinazione ministeriale, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nell'.
2. Gli eventi di interesse matricolare di cui alle lettere e), h), l), m), numero 1), e o), numero 1), dell' possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalità di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformità alle previsioni indicate nel medesimo articolo.
3. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, le Forze armate, oltre alle operazioni strettamente correlate alle attività matricolari, indicate nell', esegue i seguenti tipi di operazioni:
a) raccolta, presso gli interessati o presso terzi;
b) registrazione;
c) organizzazione;
d) conservazione;
e) consultazione;
f) elaborazione;
g) selezione;
h) estrazione;
i) utilizzo e blocco;
l) comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-684