Titolo VCapo I

Art. 678

Militari in congedo assoluto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, ai militari in congedo assoluto, i quali, in caso di reintegrazione nel grado, tornano a far parte di detta categoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-678

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo