Titolo V›Capo I
Art. 678
Militari in congedo assoluto
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, ai militari in congedo assoluto, i quali, in caso di reintegrazione nel grado, tornano a far parte di detta categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-678